Informazioni

Auto d’epoca

In Italia è folta la rappresentativa di coloro i quali possiedono veicoli datati e vorrebbero iscriverli al registro dell’auto d’epoca. La procedura, contrariamente alle dicerie popolari, è semplice ma abbastanza articolata. Ma soprattutto è ricca di sfumature da non sottovalutare. E’ il caso, dunque, di approfondire con dovizia di particolari la tematica dei veicoli d’epoca, in modo da sfatare i miti relativi all’iscrizione all’Asi (o similari), all’assicurazione e al bollo. Punto di partenza di questa dissertazione è indubbiamente la normativa di riferimento. Interlocutoria, in termini operativi, è la circolare prot. 79260 del 4/10/2010 emanata del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Normativa

Secondo un estratto della già citata circolare, i presupposti per la qualificazione e la successiva iscrizione di un veicolo di interesse storico e collezionistico sono in primis l’appartenenza del veicolo (purchè a motore) ad una categoria tra autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporto specifico ed uso speciale, autocaravan, autobus, autotreni e autoarticolati; in secundis occorre che tali mezzi presentino una data di costruzione precedente di almeno 20 anni a quella della richiesta di iscrizione in uno dei Registri, di cui all’articolo 60 del C.d.S. Questa data è attestata dai Registri. La classificazione di “veicolo di interesse storico e collezionistico” è inoltre subordinata all’iscrizione in uno dei Registri previsti dall’Art 60 cds quali ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI. Tali registri rilasciano il certificato di rilevanza storica e collezionistica, previa verifica dei requisiti. Nel certificato sono indicati dati relativi al possessore del veicolo, dati di prima immatricolazione e di costruzione del veicolo, dati generali ed identificativi del veicolo nonché le relative caratteristiche tecniche e eventuali parti del veicolo sostituite e non conformi a quelle originali. L’ultima sezione è dedicata all’annotazione delle delle dichiarazioni rilasciate dalle ditte di autoriparazione italiane che vengono acquisite dai Registri ai fini del rilascio del certificato di rilevanza storica. Queste dichiarazione vengono recepite e devono essere indicate nel certificato anche se si tratta di dichiarazioni di sola verifica, cosa che può accadere quando i veicoli sono adeguatamente conservati e non necessitano di lavori di recupero e/o manutenzione. Qualora vengano esaminati veicoli cancellati dal PRA o muniti di documenti non più validi per la circolazione, i Registri devono acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta dal richiedente l’iscrizione relativa allo stato di corretta conservazione del veicolo (rispetto agli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal PRA), alla causa di cancellazione dello stesso, al luogo di rinvenimento e alla modalità con cui è avvenuto. Queste info verranno incluse nel certificato di rilevanza storica e collezionistica. La circolazione di veicoli di interesse storico è rimessa ad un mero controllo dei requisiti di idoneità alla circolazione (controllo periodico di revisione) o a un accertamento di idoneità alla circolazione mediante visita e prova da effettuarsi all’Ufficio Motorizzazione Civile o nei Centri Prova Autoveicoli. La revisione periodica di auto d’epoca e affini deve avvenire a scadenza biennale entro il merse di rilascio della carta di circolazione o entro il mese corrispondente a quello in cui è stato effettuato l’ultimo controllo di revisione.

Bollo

Un altro argomento molto interessante è relativo al bollo sulle auto d’epoca. Ebbene, il bollo non va pagato. Ciò che va corrisposto è il solo importo relativo alla tassa di circolazione. Nella Regione FRIULI VENEZIA GIULIA la riscossione delle Tasse Auto non è curata direttamente dagli uffici di Trieste, ma fa capo a Roma, come avviene per altre regioni come la Sardegna e la Val d'Aosta. Per il Friuli Venezia Giulia le tariffe applicate per l'anno 2017 sono quelle dello scorso anno, i veicoli ultratrentennali sono tenuti a versare una tassa pari a € 25,82 per le auto e € 10,33 per le moto. I proprietari dei veicoli esonerati, in caso di utilizzo sulla pubblica strada, dovranno versare la tassa di circolazione forfetaria annua prevista dalla normativa, la scadenza della tassa è sempre il 31 dicembre di ogni anno. Il pagamento della tassa dovrà essere effettuato sui normali bollettini di conto corrente postale in quanto spesso il pagamento on line non è possibile, indicando nella causale del versamento "veicolo esente ai sensi dell'art. 63, comma 2 della legge n.342/2000” per un aiuto nella compilazione dei bollettini potete contattare la segreteria l G.A.S. Club - Club Gorizia Automoto Storiche è nato il 12 maggio 2005 grazie alla volontà di sei volenterosi soci fondatori, che hanno inteso concretizzare il loro principale hobby dando vita ad una struttura che potesse riunire i collezionisti locali.

Targhe originali

6/8/2023

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il decreto attuativo per la legge 178 del 30 dicembre 2020 che prevede la “facoltà di ottenere le targhe di circolazione della prima iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione
per i veicoli di interesse storico e collezionistico”.

Il Ministro ha firmato il decreto venerdì 4 agosto e lo stesso entrerà in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (presumibile lunedì 7 agosto) e sarà applicabile dal sessantesimo giorno successivo alla predetta data.
Da quel momento sarà quindi possibile dotare il proprio veicolo di interesse storico e collezionistico (individuato mediante il Certificato di Rilevanza Storica come da art. 60 del Codice della Strada) di quel
prezioso corredo che ne completa le caratteristiche di originalità: un obiettivo che ASI, insieme agli altri attori, perseguivano da tempo sensibilizzando il legislatore sulla formulazione di normative nazionali che tutelino sempre di più e sempre meglio il settore del motorismo storico.

Il decreto attuativo appena emanato determina e indica chiaramente le modalità di applicazione della legge, a partire dalla richiesta che il proprietario dovrà presentare presso uno STA (Sportello Telematico
dell’Automobilista) o un Ufficio della Motorizzazione Civile. Le istanze posso essere avanzate per i veicoli radiati d’ufficio o per esportazione, per quelli reimmatricolati e per quelli di origine sconosciuta, in ogni caso dotati di Certificato di Rilevanza Storica.

Il rilascio della targa storica è soggetto al pagamento di 549,00 euro per gli autoveicoli e 274,50 euro per i motocicli e le macchine agricole.

 

Fari accesi di giorno.

Il Parlamento ha approvato, alla fine del luglio 2003, la modifica al nuovo Codice della Strada che prevede che i veicoli iscritti nei Registri ASI, Storico Lancia, Italiano Alfa Romeo, Italiano Fiat e storico FMI vengano esentati dall’accensione dei proiettori anabbaglianti fuori dai centri abitati.

Questo il testo ufficiale:

Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l’uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d’ingombro...”
(legge 1 agosto 2003, n° 214)

 

Revisione veicoli storici

Dal 20 novembre 2021 è diventato più facile revisionare un veicolo di interesse storico e collezionistico immatricolato entro il 1° gennaio 1960. Ora, infatti, è possibile presentarlo in qualsiasi officina autorizzata e non più, come avveniva in precedenza, solo nei centri provinciali della Motorizzazione Civile. In questo modo il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile è venuto incontro alle richieste del mondo dei collezionisti e dell’Automotoclub Storico Italiano, che rappresenta la più grande associazione di settore: lo spostamento, spesso per diversi chilometri, di un veicolo ultra-cinquantennale non è sempre di facile gestione.

D’ora in avanti, inoltre, occorre rivolgersi presso le sedi provinciali della Motorizzazione solo se il mezzo storico non può affrontare le prove sui rulli dinamometrici delle normali officine. In questo caso, i controlli della frenata si svolgeranno con l’uso di un dispositivo GPS ed il veicolo alla velocità di almeno 40 chilometri orari per calcolare una decelerazione superiore a 4,5 metri al secondo. Non solo. Nel nuovo decreto è stata inserita anche la deroga al controllo delle emissioni per i veicoli costruiti prima del 4 agosto 1971.